REGOLAMENTO CONFEDERALE di PROTEZIONE CIVILE
PARTE Iª - DEFINIZIONI ED AMBITI
art. 1 - Definizione generale dell'attività
Si definisce come attività di protezione civile delle Misericordie ogni azione di prevenzione, protezione o soccorso da adottare in rapporto ad emergenze di massa che richiedano l'opera del volontariato organizzato dalle Confraternite che aderiscono alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Le attività di protezione civile si possono sviluppare in AREA LOCALE od in AREA NAZIONALE ed Internazionale.
Le attività che si sviluppano in AREA LOCALE sono individuate nelle azioni rivolte a fronteggiare le emergenze che colpiscono il territorio di pertinenza di una Confraternita o di un raggruppamento di Confraternite e che, potendo essere affrontate e risolte direttamente dalla organizzazione locale, non richiedono l'intervento diretto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Le attività che si sviluppano in AREA NAZIONALE ed Internazionale sono individuate nelle azioni necessarie a fronteggiare le emergenze di massa che per gravità ed estensione non possono essere affrontate dalla locale Confraternita o raggruppamento di Confraternite e richiedono l'intervento diretto della struttura di protezione civile della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. In tale caso la stessa Confederazione assume la funzione di coordinamento anche delle azioni disposte dalle Confraternite il cui territorio è interessato dall'emergenza.
Articolo 2 - Area di intervento locale. Responsabilità e coordinamento
La Confraternita è l'organismo di riferimento in ambito locale anche riguardo alle attività di protezione civile.
La Confraternita può costituire nel suo seno un Gruppo organizzato stabilmente ai fini della protezione civile, disciplinandone l'attività con apposito Regolamento interno nei limiti dei propri ordinamenti statutari ed in armonia con il Regolamento Confederale.
La Confraternita individua la figura di un Capogruppo da cui dipende questo settore di attività, comunicando in Confederazione il suo nominativo e la sua reperibilità.
La Confraternita può organizzare questo settore di attività anche collaborando con le altre Confraternite presenti sul suo stesso territorio provinciale o della stessa " area di rischio" , costituendo un Raggruppamento organizzato stabilmente ai fini della protezione civile, disciplinandone l'attività con apposito Regolamento interno nei limiti dei propri ordinamenti statutari ed in armonia con il Regolamento Confederale e dandone comunicazione AllUGEM in Confederazione.
Il Raggruppamento deve comprendere tutte le Confraternite presenti sul territorio. Esse individueranno la figura di un Caporaggruppamento da cui dipende questo settore di attività, comunicando in Confederazione il suo nominativo e la sua reperibilità.
In caso di intervento di carattere locale il Capogruppo od il Caporaggruppamento, come sopra individuati, devono darne immediata comunicazione alla Confederazione.
Articolo 3 - Area di intervento nazionale ed internazionale. Responsabilità e coordinamento
Le attività di protezione civile in ambito nazionale ed internazionale dipendono direttamente dal Presidente Nazionale .
Il Gruppo od il Raggruppamento possono intervenire al di fuori del proprio territorio solamente nell'ambito e sotto il coordinamento della struttura confederale di protezione civile.
Il Presidente Nazionale, ai fini della attività operativa di protezione civile, si avvale dell'Ufficio Gestione Emergenze di Massa (U.G.E.M.) ed assume, tramite quest'ultimo, il coordinamento delle azioni delle Unità impiegate nonché delle squadre delle Confraternite del territorio oggetto della emergenza.
PARTE IIª - ORGANISMI CONFEDERALI DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 4 - Comitato Nazionale Protezione Civile (del.C.N. 16/02/08)
É istituito il Comitato Nazionale di Protezione Civile.
Il Comitato è un organismo consultivo dellUGEM .
E composto dai Confratelli che hanno acquisito particolare esperienza
avendo ricoperto in precedenza incarichi nella Protezione Civile e nell'UGEM
(come ad esempio Direttore UGEM, Responsabile di Settore, Responsabile di
Nucleo, Responsabile in occasione di interventi nazionali ed internazionali)
nominati dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore UGEM.
Il Comitato è presieduto da un suo componente eletto dal Comitato stesso, che provvede alla sua convocazione ogniqualvolta il Presidente Nazionale ed il Direttore dell'UGEM ne richiedono il parere consultivo.
Il Comitato esprime il proprio parere in forma scritta, evidenziando le eventuali divergenze interne, nei quindici giorni successivi lalla convocazione.
Il Presidente del Comitato fa parte della Unità di Crisi.
Il Presidente ed i membri del Comitato restano in carica fino al successivo rinnovo del Direttore dellUGEM.
Articolo 5 - Ufficio Gestione Emergenze di Massa
É costituito l'Ufficio Gestione Emergenze di Massa (U.G.E.M.).
L'Ufficio è la struttura tecnica attraverso cui agisce il Presidente Nazionale nell'ambito delle attività di protezione civile.
L'Ufficio viene coordinato da un Direttore ed, oltre a questi, è composto da un responsabile per ogni settore operativo.
Si avvale inoltre, per la sua funzionalità interna, di alcuni nuclei operativi i cui coordinatori fanno parte dellUGEM.
L'Ufficio viene riunito ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Direttore oppure su richiesta del Presidente Nazionale.
Entro il 31 Dicembre di ciascun anno l'U.G.E.M. elabora il programma complessivo delle attività da svolgere e lo presenta al Consiglio di Presidenza per la sua approvazione
Il Direttore dell'U.G.E.M. fa parte della Unità di Crisi.
L'Ufficio, in caso di intervento, assume la direzione delle operazioni.
LU.G.E.M. per specificare e disposizioni operative del presente Regolamento e per quanto non esplicitamente previsto in esso, ha il compito di predisporre gli "Allegati Tecnici " necessari.
Gli allegati tecnici elaborati dall'U.G.E.M. devono essere vistati per competenza dal Consiglio di Presidenza.
Il Direttore dell'U.G.E.M. è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
I Responsabili dei Settori ed i coordinatori dei nuclei, essendo questi incarichi di natura esclusivamente tecnica, sono nominati dalla Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore dell'U.G.E.M. .
Articolo 6 - Unità di Crisi
La Unità di crisi è l'organo che costituisce la risposta organizzativa della Confederazione in tutte le situazioni che richiedono iniziative straordinarie per gestire un rapido ed efficiente soddisfacimento di richieste o di bisogni.
La Unità di Crisi è composta dal Presidente Nazionale che la presiede, dal Direttore dell'U.G.E.M. o suo delegato , dal Vice Presidente , dal Consigliere di Presidenza delegato alla Sanità , dallAmministratore Confederale e dal Presidente del Comitato Nazionale di Protezione Civile.
Nel caso della attivazione della struttura confederale di protezione civile la Unità di Crisi può analogamente costituirsi presso la sede confederale con il compito di mantenere sul piano politico i collegamenti con le istituzioni pubbliche e private, le altre organizzazioni di volontariato e le Confraternite.
PARTE IIIª - SETTORI OPERATIVI
Articolo 7 - Settore Prevenzione e Protezione
Il settore Prevenzione e Protezione ha il compito di promuovere tutte le iniziative opportune per la prevenzione e la protezione dai disastri. La prevenzione consiste nelle azioni idonee ad evitare che l'evento si verifichi, in particolare attraverso l'attività di controllo del territorio e la conseguente sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni competenti affinché vengano rimosse le situazioni di rischio. La protezione consiste nelle azioni atte a ridurre le possibili conseguenze in caso di disastro, in particolare attraverso la pianificazione locale degli interventi di soccorso (piani di protezione civile) e l'educazione della popolazione ai comportamenti di autodifesa.
Articolo 8 - Settore Pronto Impiego
Il settore Pronto Impiego ha il compito di organizzare le Unità di Pronto Impiego , le Unità di appoggio e le altre Unità di protezione civile destinate alle operazioni di soccorso e coordinamento in caso di intervento, predisponendo quanto necessario per un loro impiego.In tal senso esso cura la piena e costante operatività congiunta di tutte le Unità che partecipano alle attività di protezione civile in Area Nazionale ed Internazionale.
Articolo 9 - Settore Logistico
Il settore Logistico ha il compito di organizzare le strutture confederali di protezione civile destinate al supporto logistico centralizzato in caso di intervento, predisponendo quanto necessario per un loro impiego.In tal senso spetta ad esso la verifica della costante piena efficienza tecnica di tutte le attrezzature ed i mezzi a disposizione della struttura confederale di protezione civile e la cura di eventuali servizi centralizzati di campo.
Articolo 10 - Settore Formazione
Il settore Formazione ha il compito di promuovere tutte le iniziative opportune per la formazione teorica e pratica dei confratelli che partecipano alle attività di protezione civile sia in Area Locale sia in Area Nazionale ed Internazionale.In particolare esso cura l'analisi dei bisogni formativi esistenti, la progettazione delle iniziative idonee a farvi fronte, l'elaborazione di direttive e strumenti (supporti didattici) per la loro attuazione a livello sia centrale che periferico e l'applicazione di standards formativi uniformi. Il settore Formazione cura anche, congiuntamente al Direttore U.G.E.M., la verifica finale e periodica della preparazione dei confratelli e particolarmente la loro abilitazione alle attività in Area Nazionale ed Internazionale. Esso inoltre coordina tutte le attività formative ed esercitative di rilievo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale promosse dalle Confraternite, favorendo il convergere verso obbiettivi comuni dei programmi addestrativi previsti. Il settore Formazione elabora anche, di concerto con il settore Prevenzione e Protezione, programmi e strumenti specifici per la formazione all'autodifesa della popolazione.
Art. 11 Settore Sanitario
Il settore Sanitario ha il compito di promuovere le iniziative formative per i Medici e Paramedici che partecipano alle attività di protezione Civile. Coordina limpiego di Confratelli Sanitari impiegati nelle strutture sanitarie Confederali, di singole Confraternite o su delega nelle strutture pubbliche attivate in occasione di calamità naturali. Il responsabile del settore pianificherà gli standards formativi in sintonia con il Consulente Sanitario della Confederazione.
PARTE IVª - STRUTTURA CONFEDERALE DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 12 - Accesso alla organizzazione confederale di protezione civile
Le Confraternite interessate a partecipare alle attività di protezione civile in Area Nazionale od Internazionale ne danno segnalazione alla Confederazione.
Tale impegno comporta la loro disponibilità a partecipare, con i propri confratelli, ai corsi predisposti dal Settore Formazione dell'U.G.E.M., a dotare la propria Unità delle idonee attrezzature concordate con la direzione U.G.E.M. per l'inserimento nell'organigramma confederale e ad uniformarsi alle norme del presente Regolamento ed alle disposizioni impartite dall'U.G.E.M. e dal Responsabile sul campo.
Inoltre la Confraternita si impegna, nei confronti dei propri Confratelli, ad adottare i provvedimenti opportuni qualora il Presidente Nazionale dia motivata segnalazione di un eventuale comportamento scorretto del Confratello stesso.
L'Unità la cui operatività è assicurata da un sufficiente numero di confratelli abilitati e da una dotazione tecnica compatibile con l'impiego operativo previsto viene inserita nell'organigramma confederale e riceve dall'U.G.E.M. il proprio codice identificativo.
L'U.G.E.M. individua in seno alla Unità, sentito il parere dei confratelli che la compongono e del Governatore della Confraternita, i Capisquadra a cui viene demandata la responsabilità della sua conduzione operativa.
I singoli confratelli la cui Confraternita non è in grado o non è interessata, per il momento, a partecipare alle attività di protezione civile in Area Nazionale od Internazionale, ma che tuttavia dimostrano personale interesse a queste attività, possono compiere l'iter formativo facendosi segnalare, ugualmente, dalla propria Confraternita ed aggregandosi ai confratelli della Unità presso la quale, completata la formazione, presteranno servizio.
Non è ammessa la partecipazione di singoli confratelli che non siano incorporati in una Unità.
Articolo 13 - Organizzazione dell'intervento
In caso di intervento confederale l'U.G.E.M.:
attiva immediatamente la Sala Operativa Misericordie (S.O.M.);
invia un Nucleo di Valutazione sul campo con il compito di precedere l'intervento e compiere tutte le verifiche necessarie alla sua maggior efficienza ed efficacia;
nomina, d'accordo con il Presidente Nazionale o suo delegato, un Dirigente Responsabile delle operazioni sul campo il quale, utilizzando le informazioni fornite dal Nucleo di Valutazione, procederà ad organizzare ed a gestire il Centro Operativo;
dispone anzitutto l'invio delle Unità e dei Nuclei ed attiva, secondariamente e se necessario, i Gruppi che non partecipano stabilmente alla struttura confederale di protezione civile.
Il Centro Operativo è la struttura di coordinamento di tutta l'attività di protezione civile delle Misericordie sul luogo dell'emergenza.
Esso ha il compito di incorporare e scorporare le Unità, di programmare gli interventi, di curare lefficienza delle comunicazioni, di predisporre tutta la documentazione occorrente, di garantire ogni necessario supporto logistico.
Esso inoltre svolge i compiti di collegamento con tutte le forze ed i poteri decisionali locali.
Al termine di ogni giorno di intervento il Centro Operativo curerà la trasmissione alla S.O.M. della documentazione inerente l'aggiornamento della situazione.
Il Dirigente Responsabile per la gestione e coordinamento della struttura complessa del Centro Operativo si avvarrà della collaborazione dei responsabili delle singole strutture operative dellUGEM.
All'occorrenza il Dirigente Responsabile potrà costituire più Centri Operativi operanti in diverse zone, affidandone i compiti di coordinamento a propri delegati.
Articolo 14 - Attivazione delle Unità
In caso di intervento le Unità inserite nella protezione civile confederale vengono allertate dalla S.O.M. e danno ad essa conferma della propria disponibilità.
In caso di necessità potranno essere allertati anche i Gruppi di protezione civile delle Confraternite normalmente interessati agli interventi in area locale e che non partecipano stabilmente alla struttura confederale di protezione civile.
Le Unità ed i Gruppi intervengono solamente dietro richiesta della S.O.M., raggiungendo l'area assegnata e mettendosi a disposizione del Dirigente Responsabile delle operazioni sul campo e del Centro Operativo.
Si ritengono impiegate esclusivamente le Unità che giunte sul luogo, abbiano proceduto preventivamente alla regolare incorporazione presso il Centro Operativo. Analogamente esse dovranno, preliminarmente al loro disimpegno operativo, procedere alle formalità di scorporazione presso lo stesso Centro Operativo.
Ogni intervento, anche urgente, da chiunque richiesto, deve essere autorizzato dal Centro Operativo e la sua esecuzione deve seguire le disposizioni impartite da quest'ultimo.
Durante la permanenza sul luogo di intervento è fatto divieto a chiunque di rilasciare dichiarazioni, interviste, divulgare notizie, esporre opinioni, anche personali, a terze persone, senza la preventiva autorizzazione del Centro Operativo.
L'Unità od il singolo Confratello che non rispetti le norme del presente Regolamento o le disposizioni impartite dal Centro Operativo sarà scorporato d'ufficio a partire dal termine del turno di servizio precedente e sarà allontanato dal campo.
PARTE Vª - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 15 - Disposizioni conclusive
Alle modifiche ed integrazioni al presente Regolamento provvede il Consiglio Nazionale su richiesta scritta dellUGEM .
Il presente Regolamento composto da n. 15 articoli e n. 5 parti , entra in vigore con lapprovazione del Consiglio Nazionale riunito in Campi Bisenzio (FI) il giorno 3 Giugno 2000.